Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Rifinanziamento fondo Sport e Periferie)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica ed adottare tutte le misure precauzionali di distanziamento sociale, dovute al diffondersi del COVID-19, il fondo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021, e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.