Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;
b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.