Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022».
Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.