Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA relativa ai prodotti sanitari o igienici destinati alle donne)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-vices) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali.».
2. All'onere recato, stimato in 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.