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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1251. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1251.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)
   1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, al fine di sostenere le famiglie degli studenti universitari fuori sede che sostengono la spesa di canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro.
   2. Il Ministero dell'università con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra le regioni che attivano entro il mese di marzo 2021, con apposito bando, l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno nel pagamento delle locazioni in corso degli studenti fuori sede. Il contributo è concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE non superiore a 40.000 euro e a parziale copertura del 75 per cento dei canoni di locazione corrisposti a partire dal mese di gennaio 2021 per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 89.031.