Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere: «e 2021» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lettera a) possono essere spese fino a giugno 2021.».