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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1222. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1222.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 87.049.