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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1194. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1194.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:
   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;
   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;
   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi effettuati con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;
   d) nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy la comunicazione dei risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio al fine di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici;
   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

ex 87.063.