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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.118. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.118.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Detraibilità spese legali)

  1. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.000.
  2. La detrazione è ripartita in tre annualità in quote di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione spetta, se giustificata con fattura del difensore, munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, recante l'esplicita indicazione della causale e quietanza di pagamento.
  4. La detrazione di cui al comma 1 non spetta, nelle ipotesi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. L'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo è quantificato in euro 12 milioni di euro per l'anno 2021, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 778 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 475 milioni.

ex 10.0213.