Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Il fondo, di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, in particolare a quelle dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo il docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2021,2022.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 150 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge