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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1171. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1171.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Bonus per i servizi di sostegno psicologico)

  1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021, ai soggetti fiscali persone fisiche, è riconosciuto un « bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge n. 56 del 1989.
  2. Il bonus è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.
  3. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 85.013.