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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1169. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1169.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo prevenzione randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ex 85.09.