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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1122. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1122.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:
   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 80.09.