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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1117. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1117.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art.7 9-bis.
(Fondo per l’Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «fondo per l’Alzheimer e le demenze», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 79.011.