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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1111. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1111.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

  1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.

ex 79.25.