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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1107. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1107.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle strutture residenziali)

  1. Al fine di supportare le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali, comunque denominate dalle normative regionali, che erogano prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, anche in considerazione della riduzione del numero di posti letto occupati dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all'epidemia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2021, per il riconoscimento di incrementi tariffari per singola giornata su posto letto occupato accreditato e a contratto per tutte le prestazioni rese dalle strutture medesime e certificate mediante i flussi regionali.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1 e per il riparto del Fondo ivi previsto tra le regioni e le province autonome.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 77.028.