Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni, con le parole: Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni di cui alla lettera a) e al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui alla lettera b).
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 del 2020, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
b) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 700 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni dall'anno 2022.