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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1080. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1080.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private, definisce la ripartizione delle risorse di cui al presente comma per l'anno 2021 nonché le condizioni e le modalità di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: nonché presso le farmacie pubbliche e private.

ex 75.9.