Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al personale sanitario di cui al comma 1, in deroga all'articolo 31, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità, ed al personale ad esso equiparato, a decorrere dal 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la maggiorazione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari al 25 per cento per lavoro straordinario diurno, al 40 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo), al 60 per cento per lavoro straordinario notturno-festivo.
2-ter. È equiparata al personale sanitario di cui al comma 1 la figura dell'autista soccorritore. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «autista soccorritore» si intende l'operatore che svolge attività di:
a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;
c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;
d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;
e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);
f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;
g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;
h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.
All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede nel limite di 500 milioni di euro annui a partire dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.