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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1059. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1059.

  Al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni di euro con le seguenti: 1.675 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 1.675 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede quanto a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e quanto a 1.340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 74.24.