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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1047. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1047.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 73.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri, delle ostetriche, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione del Servizio sanitario nazionale)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, alle esercenti la Professione di Ostetrica dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  3. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli esercenti le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  4. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1o gennaio 2021.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge è ridotto di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

ex 73.8.