Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini, a decorrere dall'anno 2021, le regioni che presentano livelli di erogazione delle prestazioni insufficienti al soddisfacimento dei fabbisogni, possono stipulare accordi in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 95 del 2012, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 45 comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni regionali presenti negli atti di programmazione. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, le regioni provvedono ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.