Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. Le attività di cui al comma 1, lett. a), b) e c) si considerano di interesse generale ai sensi dell'articolo 5.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.».