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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1003. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1003.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. Ai magistrati onorari, GOP e VPO, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, Capo II, articoli 3, 4, 5, 6, e 8, sui congedi parentali, familiari e formativi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 70.018.