Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Risorse per i servizi territoriali, i centri antiviolenza e per i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)
1. Al fine di implementare e sostenere l'attività di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.