Dopo l'articolo 119 aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)
1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.