Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), g) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1o gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme vigenti, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti fino al 31 dicembre 2019.