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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.25.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.25.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa» con: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati»;
   b) il comma 4 è abrogato.