Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021»;
2) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2021».