stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.20.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»;
    2) al comma 2 la parola: «confermati» è sostituita dalle seguenti: «e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio.»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «superando l'attuale sistema dei crediti formativi» è inserito il seguente periodo: «L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno.»