Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire l'operatività dei giudici ordinari di tribunale sono adottate le seguenti misure:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è prorogato fino al 15 agosto 2025;
b) il termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, relativo all'entrata in vigore dell'articolo 27 del decreto medesimo, è prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025;
c) all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 250,00 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, ed è altresì corrisposta un'indennità di euro 56,81 per ogni provvedimento definitorio del giudizio sia in materia civile che penale»;
2) il comma 1-bis è soppresso;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai vice procuratori onorari spetta:
a) un'indennità giornaliera di euro 250,00 per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali e conferita la delega;
b) un'indennità giornaliera di euro 98,00 per ogni altra attività diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. Le predette indennità non sono cumulabili»;
4) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi.
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 viene adeguato annualmente, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».