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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.15.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.15.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 968, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) al comma 971, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
   c) al comma 979, le parole: «entro 1.000 euro mensili per undici mensilità all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800 mensili». Al medesimo comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati ausiliari, ove residenti fuori dal distretto della corte di appello di Roma, compete l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;
   d) al comma 981, le parole: «di euro 550,000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 550.000 per l'anno 2020, di euro 1.080.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 988.800 per l'anno 2024 e di euro 167.400 per l'anno 2025.».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.