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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.14.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.14.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.

  6-ter. Dal 1o febbraio 2020, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari ad euro 650.000 annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.