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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.13.
inammissibile

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

  6-ter. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
   2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge citata n. 196 del 2009, nell'ambito del programma “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
   2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».