Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Dopo l'articolo 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
«Art. 173-sexies.
(Banca dati degli offerenti, delle stime e delle vendite)
1. Il Ministero della giustizia istituisce una banca dati, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale.».
2. La banca dati di cui all'articolo 173-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo è istituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.