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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

  1. Dopo l'articolo 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«Art. 173-sexies.

(Banca dati degli offerenti, delle stime e delle vendite)
   1. Il Ministero della giustizia istituisce una banca dati, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale.».

  2. La banca dati di cui all'articolo 173-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo è istituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.