stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.011.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.011.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2020-2021»;
   b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante procedura selettiva per titoli e prova pratica in relazione al profilo per cui si partecipa. Sono ammessi a concorre alla procedura selettiva i soggetti che abbiano effettuato a qualsiasi titolo periodi di formazione o di lavoro presso gli uffici giudiziari nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2019»;
   c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2020 e in euro 27.029.263 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.