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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.010.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
8.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della Giustizia)

  1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tenuto conto della necessità ed urgenza di tutelare il regolare e corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e dell'esercizio del diritto di difesa, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.
  2. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva,
  3. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo.
  4. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato, tenuto conto della necessità ed urgenza di prevedere misure volte a semplificare le procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 543, quarto comma, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «il creditore, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al periodo precedente o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Quando il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al sesto periodo non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.».
   b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente periodo: «Il creditore non può notificare al terzo l'atto di precetto se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione».