Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 500.000 euro finalizzata al rifinanziamento, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dei «Progetti Speciali» di Spettacolo presentati da Comuni della Basilicata e delle Province confinanti delle Regioni di Calabria, Campania e Puglia di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 500.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.