Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, su richiesta degli interessati, l'età di quiescenza dei professori universitari di I fascia è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del settantaduesimo anno di età, a condizione che il richiedente:
a) abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria per l'assunzione di incarichi politici professionali o scientifici;
b) sia in possesso delle mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
9-ter. Nel biennio di permanenza in servizio dopo il settantesimo anno non sono previsti scatti stipendiali.