Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.» sono sostituite con le seguenti: «di 100 milioni di euro nell'anno 2020, di 80 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.».
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per il 2022, si provvede: per l'anno 2020: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; per l'anno 2021 e per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.