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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
7.1.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: «lavoratore autonomo» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2012 le imprese di cui al comma 1 non sono soggette ad alcuna sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché di violazioni di norme sul collocamento di carattere formale».