Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: «lavoratore autonomo» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2012 le imprese di cui al comma 1 non sono soggette ad alcuna sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché di violazioni di norme sul collocamento di carattere formale».