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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.09.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
7.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
  2. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
  3. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «in occasione» fino a: «fondazione»; conseguentemente dopo le parole: «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
   b) al termine aggiungere: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  Agli oneri derivanti, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.