Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di sport)
All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1) «Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2) «L'organizzatore della competizione prevede modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima».
c) il comma 3 e 4 sono abrogati.