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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
7.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.
  2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.
  3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.
  4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:
   a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;
   b) la copia dello statuto;
   c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

  5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:
   a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;
   b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

  6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

Art. 7-ter.
(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è inserita la seguente:
   i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali;
   b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;
   c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;
   d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

  2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7-bis della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
  3. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».