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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
7.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. L'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  630. A decorrere dall'anno 2020, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Autorità di Governo competente in materia di sport è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 80 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al funzionamento dei propri organismi centrali e periferici e alle proprie attività e funzioni istituzionali, anche riferite allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 328 milioni di euro annui, alla Autorità di Governo competente in materia di sport; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Autorità di Governo competente in materia di sport. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri: le risorse di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, intestate all'Autorità di Governo competente in materia di sport, ad eccezione di quelle intestate direttamente al CONI, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e attività istituzionali a livello centrale e periferico. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del riparto dei contributi pubblici in favore degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  3. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «quali contributi pubblici» è abrogato «anche»;
   b) al comma 1 sono abrogate le parole da: «Per l'espletamento fino a comma 2»;
   c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il personale alle dipendenze della società Sport e Salute, funzionale al funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano a livello centrale e periferico, alle sue attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, è trasferito a quest'ultimo, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento, nonché nella titolarità dei beni sinora facenti capo alla società. Al Comitato olimpico nazionale italiano sono inoltre trasferiti i beni, mobili ed immobili, anche periferici, nonché i rapporti attivi e passivi relativi ai beni stessi, strumentali al proprio funzionamento, allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di atta prestazione ed allo sport per tutti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono indicati le unità di personale ed i beni mobili ed immobili devoluti al Comitato olimpico nazionale italiano.».