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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
7.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.