Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Differimento dell'applicazione di norme in materia di fondazioni, associazioni e comitati)
1. Per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.