Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nella precedente trasformazione prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di spesa di personale complessiva previsto dal comma successivo. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
5-ter. Per le assunzioni di cui al comma 5-bis si provvede nei limiti di spesa 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.