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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.46.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.46.
(inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «dal 2018 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2025»;
   b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituti scolastici» sono inserite le seguenti: «, contrasto allo spopolamento e alla dispersione scolastica,»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;
   d) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contrasto allo spopolamento e alla dispersione scolastica)
   1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte a contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, a sostenere l'economia e a incrementare l'offerta di lavoro, nonché a garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
   2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro degli interni, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, prevedendo in priorità:
   a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle “pluriclassi”;
   b) misure straordinarie per l'edilizia scolastica;
   c) l'impossibilità di cambi di destinazione d'uso impropri degli istituti scolastici, mantenendone in ogni caso le finalità formative e culturali;
   d) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;
   e) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica».