Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».